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💶 COSTI CONTABILIZZATI DEI SERVIZI EROGATI

(Art. 32, c. 2, lett. a, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)

In questa sezione sono pubblicati i costi contabilizzati relativi ai servizi erogati da questa Istituzione Scolastica all'utenza (sia finale che intermedia) e il loro andamento nel tempo, evidenziando i costi effettivamente sostenuti per il funzionamento generale e quelli imputati al personale.

📊 Rendicontazione dei Costi di Funzionamento e del Personale

In conformità con il Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche (D.I. 129/2018), la contabilizzazione analitica di tutti i costi gestionali ed economici della scuola – inclusi i compensi accessori liquidati al personale docente e ATA tramite il Fondo d'Istituto (FIS) per lo svolgimento delle attività didattiche e dei progetti – è riportata annualmente all'interno del Conto Consuntivo.

I dati dettagliati, approvati dai Revisori dei Conti e dal Consiglio d'Istituto, sono organizzati per singoli progetti e schede di attività all'interno del Modello N (Rendiconto finanziario).

📂 Consultazione dei dati di bilancio

Per verificare i costi consuntivati e l'andamento delle spese nel corso degli anni, è possibile consultare i documenti contabili integrali pubblicati nella sezione principale:

I dati vengono aggiornati annualmente entro i termini di legge previsti per l'approvazione del Conto Consuntivo (ordinariamente fissata entro il mese di maggio di ciascun anno successivo).



dlgs 33/2013

Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;

Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.




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