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📑 ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE
(Art. 34, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)
In questa sezione deve essere pubblicato lo scadenziario recante l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese. [1, 2]
 
📢 Stato della sezione: Non applicabile / Nessun dato da visualizzare
Si comunica che questo Istituto Comprensivo Statale non adotta atti amministrativi a carattere generale o regolamentare che introducano nuovi oneri informativi o burocratici a carico di cittadini e imprese.
L’attività dell'istituzione scolastica è limitata all’erogazione del servizio pubblico dell'istruzione e alla gestione dei relativi procedimenti amministrativi ordinari, le cui scadenze e modulistica sono già capillarmente regolate dalle norme nazionali del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM).
Gli unici adempimenti richiesti all'utenza riguardano le procedure standard di iscrizione degli alunni, la presentazione di istanze interne o la partecipazione a procedure negoziali sotto-soglia (per le imprese), le quali non costituiscono introduzione di "nuovi oneri" ai sensi della presente norma.
 

 

 

Art. 34 - Trasparenza degli oneri informativi

1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2.Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. 

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