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SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI

(Art. 47, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)

La mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei soggetti obbligati (amministratori, dirigenti, titolari di incarichi) comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

1. Sanzioni Pecuniarie Amministrative (Art. 47, c. 1)

La mancata comunicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale e complessiva (reddituale) dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o di esercizio di poteri di indirizzo politico-amministrativo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 10.000,00.

2. Sanzioni per Mancata Comunicazione su Incarichi e Collaborazioni (Art. 47, c. 2)

La mancata comunicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza comporta la sanzione del divieto di erogazione della somma dovuta a titolo di compenso.

  • Il pagamento del compenso effettuato in violazione del divieto dispone una sanzione pari alla somma corrisposta, oltre alla segnalazione per danno erariale alla Corte dei Conti.

3. Responsabilità Dirigenziale e Disciplinare (Art. 47, c. 3)

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 o la mancata comunicazione dei dati richiesti:

  • costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.
  • costituisce causa di responsabilità per il danno all'immagine dell'amministrazione.
  • è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alle performance del dirigente responsabile.

4. Autorità Competente all'Irrogazione

L'autorità competente a ricevere il rapporto e a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie è l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), la quale esercita i poteri sanzionatori d'ufficio o su segnalazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).


Art. 47 - Sanzioni per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.


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